(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del
                           27 agosto 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  L'Art.  4  della  legge  regionale  n.  47  e' sostituito dai
seguenti:
    "Art.  4.  -  1.  Quale  rimborso  spese  di  cui  all'Art.  1 ai
consiglieri  regionali e' corrisposta una diaria mensile della stessa
natura  di  quella  parlamentare  prevista  dall'Art.  2  della legge
31 ottobre  1965  n.  1261, sulla base di diciotto giorni di presenza
media mensile nella misura di 100.000 lire per giorno di presenza.
    La  diaria non e' corrisposta ai consiglieri regionali sottoposti
a  misure  cautelari  dalla  magistratura, restrittive della liberta'
personale,  tali  da impedire l'effettivo esercizio della carica, per
tutto il periodo di impedimento.
    2.  La  diaria  e' diminuita di 1/18 per ogni giornata di assenza
alle sedute:
      a) del consiglio regionale;
      b) dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale;
      c) della giunta regionale;
      d) della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari;
      e) delle commissioni permanenti, speciali e d'inchiesta;
      f) della giunta delle elezioni;
      g) delle commissioni d'indagine.
    3.  Nel caso di riunioni del medesimo organo collegiale suddiviso
in  piu'  sedute nell'arco della stessa giornata, ciascun consigliere
dovra' partecipare a tutte le sedute previste.
    4. Si considera presente il consigliere che facendo parte di piu'
organi  collegiali, abbia partecipato nella giornata alla riunione di
uno  degli  organi  di  cui  al comma 2, o si trovi in missione o sia
incaricato dal presidente del consiglio o dal presidente della giunta
a rappresentare il consiglio regionale o la giunta regionale.
    5. l'ufficio di presidenza determina le modalita' di accertamento
delle  assenze  dei  consiglieri,  sentita  la  giunta regionale, per
quanto disposto alla lettera c) del secondo comma.
    "Art.  4-bis.  -  1.  Ai  consiglieri regionali e' corrisposto un
rimborso  delle  spese di trasporto calcolato moltiplicando il doppio
della  distanza  tra  il  comune  di  residenza  e il comune sede del
consiglio  regionale  per  il  costo  di esercizio a chilometro di un
automobile  di cilindrata media. La distanza, arrotondata per eccesso
ad  un  multiplo di 20, e' calcolata sulla base del percorso stradale
ordinario, autostradale, marittimo o combinato piu' breve. Qualora il
doppio  della distanza superi i 120 km, per la parte eccedente 120 km
il  rimborso  viene calcolato moltiplicando tale eccedenza per un 1/5
del prezzo di un litro di benzina super.
    2.  I  consiglieri  regionali che hanno a propria disposizione in
via  permanente  una  autovettura  di  servizio  non hanno diritto al
rimborso per spese di trasporto.
    3.  Il  rimborso per le spese di trasporto e' corrisposto per una
presenza media presunta di diciotto giornate per ogni mese.
    4.  Il rimborso per le spese di trasporto e' diminuito di un 1/18
per  ogni  giornata  di assenza accertata secondo i criteri stabiliti
per il rimborso delle spese di diaria.
    5.  L'ufficio  di  presidenza  del  consiglio  regionale emana le
disposizioni attuative delle norme del presente articolo.".