(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 27 agosto 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'Art. 4 della legge regionale n. 47 e' sostituito dai seguenti: "Art. 4. - 1. Quale rimborso spese di cui all'Art. 1 ai consiglieri regionali e' corrisposta una diaria mensile della stessa natura di quella parlamentare prevista dall'Art. 2 della legge 31 ottobre 1965 n. 1261, sulla base di diciotto giorni di presenza media mensile nella misura di 100.000 lire per giorno di presenza. La diaria non e' corrisposta ai consiglieri regionali sottoposti a misure cautelari dalla magistratura, restrittive della liberta' personale, tali da impedire l'effettivo esercizio della carica, per tutto il periodo di impedimento. 2. La diaria e' diminuita di 1/18 per ogni giornata di assenza alle sedute: a) del consiglio regionale; b) dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale; c) della giunta regionale; d) della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari; e) delle commissioni permanenti, speciali e d'inchiesta; f) della giunta delle elezioni; g) delle commissioni d'indagine. 3. Nel caso di riunioni del medesimo organo collegiale suddiviso in piu' sedute nell'arco della stessa giornata, ciascun consigliere dovra' partecipare a tutte le sedute previste. 4. Si considera presente il consigliere che facendo parte di piu' organi collegiali, abbia partecipato nella giornata alla riunione di uno degli organi di cui al comma 2, o si trovi in missione o sia incaricato dal presidente del consiglio o dal presidente della giunta a rappresentare il consiglio regionale o la giunta regionale. 5. l'ufficio di presidenza determina le modalita' di accertamento delle assenze dei consiglieri, sentita la giunta regionale, per quanto disposto alla lettera c) del secondo comma. "Art. 4-bis. - 1. Ai consiglieri regionali e' corrisposto un rimborso delle spese di trasporto calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede del consiglio regionale per il costo di esercizio a chilometro di un automobile di cilindrata media. La distanza, arrotondata per eccesso ad un multiplo di 20, e' calcolata sulla base del percorso stradale ordinario, autostradale, marittimo o combinato piu' breve. Qualora il doppio della distanza superi i 120 km, per la parte eccedente 120 km il rimborso viene calcolato moltiplicando tale eccedenza per un 1/5 del prezzo di un litro di benzina super. 2. I consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente una autovettura di servizio non hanno diritto al rimborso per spese di trasporto. 3. Il rimborso per le spese di trasporto e' corrisposto per una presenza media presunta di diciotto giornate per ogni mese. 4. Il rimborso per le spese di trasporto e' diminuito di un 1/18 per ogni giornata di assenza accertata secondo i criteri stabiliti per il rimborso delle spese di diaria. 5. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale emana le disposizioni attuative delle norme del presente articolo.".